Voto elettori residenti all'estero ed iscritti all'AIRE
Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2025, 15:53
Per i referendum dell' 8 e 9 giugno 2025, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza per tali elettori, i quali ricevono il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato, utilizzando preferibilmente il portale online dei servizi consolari Fast It.
In alternativa al voto per corrispondenza, i cittadini iscritti all’AIRE possono SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato ENTRO IL 10 aprile 2025 (il 10° giorno successivo all’indizione delle votazioni).
Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore e deve essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo - anche scaribabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) - o da quello del proprio Ufficio consolare di riferimento.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale esclusivamente per una consultazione elettorale.
Si ribadisce in ogni caso che l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI. Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.
Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.
Per ulteriori informazioni: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/votoestero/elezionipolitiche/referendum-abrogativi-2025/