Separazione e Divorzio davanti l′Ufficiale di Stato Civile
Ultima modifica 12 luglio 2023
E’ un accordo di separazione consensuale, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio fatta dai coniugi davanti all’ufficiale dello Stato Civile.
I coniugi possono stipulare l’accordo davanti all’USC solo quando:
- non vi siano figli minori,
- non vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,
- l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo non deve contenere accordi circa l’uso della casa coniugale, i passaggi di proprietà di alcun bene mobile o immobile ecc…). Può essere invece oggetto dell’accordo l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c. d. assegno divorzile).
L’accordo può essere stipulato solo su appuntamento da fissare direttamente allo sportello o telefonando allo 035 6224886.
QUANTO € 16,00 da pagarsi direttamente allo sportello mediante bancomat o carta di credito, il giorno fissato per l’incontro.
Sottoscrizione dell’accordo: Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido. In sede di accordo sarà fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Conferma dell’accordo: Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, la norma prevede un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Alla data del secondo appuntamento i due coniugi, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo. La mancata comparizione nel giorno e orario concordati varrà come rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
ALTRE INFORMAZIONI
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di residenza di uno dei due coniugi, il Comune dove è stato celebrato il matrimonio e/o il Comune dove è stato trascritto il matrimonio.
Per proporre la domanda di divorzio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e da almeno 6 mesi in tutti gli altri casi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 12 legge 10 novembre 2014 n. 162
Circolare Ministero dell’Interno n. 19/2014 Circolare Ministero dell’Interno n. 6/2015
Legge 6 maggio 2015 n. 55