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Convivenze di fatto

Ultima modifica 16 febbraio 2024

E’ la registrazione anagrafica della dichiarazione di essere conviventi di fatto. L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto. 
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere fatta da due persone maggiorenni, coabitanti e iscritte nello stesso stato di famiglia, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile che intendono fare registrare volontariamente l'esistenza tra di loro di una Convivenza di fatto e, tramite notaio o avvocato, l'eventuale stipula di un Contratto di convivenza relativo ai rapporti patrimoniali. 
 
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi insieme alle copie dei documenti di identità.  La dichiarazione può essere:
  • Per viatelematica: sottoscritta con firma digitale o sottoscritta mediante firma autografa da entrambi gli interessati, acquisita mediante scanner con allegati i documenti di identità e trasmessa all’indirizzo mail: anagrafe@comune.dalmine.bg.it oppure attraverso posta elettronica certificata del richiedente all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.dalmine.bg.it 
  • Consegnata personalmente presso lo sportello dell’ufficio Anagrafe. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.
  • A mezzo lettera raccomandataall’indirizzo: Comune di Dalmine – Servizi Demografici, Piazza Libertà 1 24044 Dalmine (BG)
 
Scioglimento di una Convivenza di Fatto
Le parti possono comunicare al comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l’iscrizione anagrafica.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.
 
Sottoscrizione di un Contratto di Convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
• forma scritta
• atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf -p7m con firma digitale al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it 
 
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
a) accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio; 
b) recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; 
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
d) morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.
 
RIFERIMENTI NORMATIVI
14909^Modulo dichiarazione convivenza di fatto
05-05-2022

Allegato formato doc

14910^Modulo cessazione convivenza di fatto
05-05-2022

Allegato formato doc