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Contratti di locazione a canone agevolato

Ultima modifica 9 ottobre 2024

I contratti di locazione a canone agevolato (denominato anche canone concordato), previsti dall’articolo 2 comma 3 della legge 431/981, sono regolamentati dagli Accordi Territoriali, sottoscritti per tutti i Comuni della Provincia di Bergamo, dalle organizzazioni Sindacali degli inquilini (Sunia, Sicet,Uniat) e dalle Associazioni dei Proprietari (APPE, ASPPI) nel 1999. Successivamente nel 2003 sono stati rinnovati per circa 20 Comuni tra cui Dalmine. Infine sono stati modificati ed integrati nel 2013, nel 2014 e nel 2015.

Il canone di locazione viene calcolato secondo quanto previsto dagli accordi territoriali che prevede una suddivisione in aree del singolo Comune e la suddivisione in tre sub-fasce di ciascuna area ( determinate dalle caratteristiche dell’immobile ).

Per quanto riguarda il Comune di Dalmine è stata prevista un’unica area omogenea su tutto il territorio comunale per l’individuazione dei valori minimi e massimi al fine della determinazione dei canoni di locazione (area indicata, nel 1999, dal nostro Ufficio Tecnico). Tale area unica è stata  poi suddivisa, dai firmatari dell’accordo (Sindacati Inquilini e Associazioni dei Proprietari),  in tre sub-fasce a seconda delle dotazione e dei servizi che presentano le singole unità immobiliari: “sub fascia 3 per unità immobiliari con particolari dotazioni”, “sub fascia 2 - Unità immobiliari con medie dotazioni”, “sub fascia 1 – Unità immobiliari con dotazioni elementar” (si vedano gli accordi allegati).

La durata minima dei contratti concordati è di 3 anni rinnovabili di 2, salvo il caso in cui il locatore intenda avvalersi della facoltà di diniego al rinnovo così come previsto all’art. 3 della legge 431/982.

I contratti concordati  ( art. 2 comma 3 Legge 431/98 ) hanno un’agevolazione fiscale nei Comuni ATA  (Alta Tensione Abitativa). Dal 18-02-2004 i Comuni ATA per la provincia di Bergamo sono i seguenti: Bergamo, Dalmine, Seriate e Torre Boldone. Pertanto chi stipula contratti concordati (art. 2 comma 3 della legge 431/98) per appartamenti siti a Dalmine, può usufruire delle seguenti agevolazioni fiscali:

a) Il proprietario ha uno sgravio fiscale in merito al reddito derivante dalla locazione:

-  applicando il regime fiscale della cedolare secca la tassazione (Irpef) del reddito da locazione è il 10% del canone annuo;

-  in caso di tassazione ordinaria l’Irpef derivante dalla locazione viene  calcolato sul 66,5% dell’importo annuo del canone, sommato ad altri redditi e quindi soggetto alla tassazione  dello scaglione di appartenenza;

- agevolazione sull’Imu, solo se il comune lo ha previsto (dal 2015 il Comune di Dalmine ha previsto l’agevolazione sull’Imu;  per maggiori informazioni vi rimandiamo all’apposita   nota informativa qui allegata);

- il proprietario ha uno sconto sulla tassa di registro in caso di tassazione ordinaria ( il 2% si applica sul 70% dell’importo del canone annuo – la tassa di registro è in capo alle parti in misura uguale);

b) Il conduttore:

- ha uno sconto sulla tassa di registro in caso di tassazione ordinaria (il 2% si applica sul 70%      dell’importo del canone annuo – la tassa di registro è in capo alle parti in misura uguale);

- Il contratto regolamene registrato consente al conduttore di partecipare al FSA (Fondo Sostegno Affitti) se in possesso dei requisiti di legge e/o di recuperare una parte di affitto nella dichiarazione dei redditi.

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE

Si allegano:

- accordi territoriali relativi al comune di Dalmine del 1999 (dove troverete anche i contratti tipo), 2003, 2013, 2014, 2015 e 2016 (quelli del 2013, 2014, 2015 e 2016 riguardano più  Comuni della provincia compreso il nostro. Con gli accordi del 2014 - 2016 è stato prorogato l’accordo sottoscritto nel 2013);

- nota informativa su agevolazione Imu predisposta dall’Ufficio Tributi.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Alloggi (035/6224882, alloggi@comune.dalmine.bg.it)

1 1testo dell’articolo 2 comma 3 della legge 431/98: “In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata”

2 testo dell’articolo 3 legge 431/98 comma 1: “Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.

14763^Accordo2016
19-10-2022

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14764^Nota Riduzione IMU
19-10-2022

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35767^Accordo 2018
19-10-2022

Allegato formato pdf

7261^Accordo1999
19-10-2022

Allegato formato pdf

7262^Accordo2003
19-10-2022

Allegato formato pdf

7263^Accordo2013
19-10-2022

Allegato formato pdf

7264^Acccordo2014
19-10-2022

Allegato formato pdf

7265^Accordo2015
19-10-2022

Allegato formato pdf

Accordo tra ass.ni piccoli proprietari case e Assocasa
09-10-2024

Allegato 10.99 MB formato pdf