8/3/2020 - Le disposizioni del nuovo decreto coronavirus - 8 marzo 2020
Ultima modifica 1 luglio 2022
8/3/2020 - Le disposizioni del nuovo decreto coronavirus - 8 marzo 2020
Ecco in sintesi le disposizioni contenute nel Nuovo decreto coronavirus valido in tutta la lombardia fino al 3 aprile 2020
Le misure sono in vigore da Oggi su tutto il territorio di regione e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia!
- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio, nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio;
- I soggetti con sintomatologia respiratoria e febbre maggiore di 37,5 devono rimanere al proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali;
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria dimora per i soggetti sottoposti a quarantena;
- Sono sospese le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Restano consentiti allenamenti e competizioni sportive per atleti professionisti;
- Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere durante il periodo di efficacia del Decreto la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie;
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- Sono sospese tutte le manifestazioni, gli eventi in luogo pubblico e privato compresi quelli di carattere culturale, sportivo, religioso ecc.;
- Sono sospese le attività didattiche e scuole di ogni ordine e grado;
- L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
- Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;
- Sono chiusi musei, luoghi della cultura;
- Sospese le procedure concorsuali pubbliche e private;
- Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00 con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;
- Consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone;
- Sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore deve predisporre le condizioni per garantire la possibilità della distanza di sicurezza;
- Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Allegati
Dpcm 20200308.pdf